Art. 2.
(Modifiche all'articolo 709-ter del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 709-ter del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso in cui il procedimento nel quale sono stati disposti i provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti del codice civile sia definito, per la soluzione delle controversie insorte in ordine al pacifico esercizio della bigenitorialità è competente il tribunale che ha emesso i provvedimenti, che si assumono violati, in favore dei minori»;

          b) il numero 4) del secondo comma è abrogato.

 

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